PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita la Fondazione nazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della basilica di San Benedetto, edificata sulla sua casa natale in Norcia, e di tutti gli altri monumenti benedettini che, nell'ambito della regione dell'Umbria, testimoniano il contributo culturale dato dal monachesimo benedettino alla società civile, e per la promozione degli studi soprattutto in relazione ai rapporti tra le istituzioni benedettine e la cultura occidentale, di seguito denominata «Fondazione».
      2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è altresì disciplinata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle disposizioni per l'attuazione del medesimo codice, nonché dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 2.
(Finalità e oggetto).

      1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, con conseguente divieto di distribuzione degli utili o di altre attività patrimoniali. Eventuali utili, proventi, introiti o attività patrimoniali comunque denominati devono essere obbligatoriamente reimpiegati nella realizzazione delle attività della Fondazione.

 

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      2. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

          a) conservare, tutelare e valorizzare in modo coordinato e unitario i beni di valore storico, artistico e architettonico della basilica di San Benedetto in Norcia e degli altri monumenti benedettini dell'Umbria;

          b) promuovere e curare lo svolgimento di ricerche storiche, l'edizione di pubblicazioni scritte e videoscritte e ogni altra opportuna iniziativa finalizzata alla conoscenza della storia, dell'identità e delle tradizioni riconducibili al movimento culturale e del conseguente messaggio sociale benedettino.

Art. 3.
(Soci).

      1. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Umbria e il comune di Norcia. Partecipa altresì di diritto alla Fondazione, in qualità di socio fondatore, su propria richiesta, l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.
      2. Gli enti soci fondatori di cui al primo periodo del comma 1 hanno facoltà di dichiarare e attuare il recesso dalla partecipazione alla Fondazione, con propria deliberazione e su loro richiesta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Altri soggetti pubblici e privati che condividono le finalità della Fondazione
possano diventare soci alle condizioni e con le forme previste dallo statuto di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Statuto).

      1. La Fondazione è dotata di uno statuto, che ne specifica le finalità ai sensi dell'articolo 2.
      2. Lo statuto della Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione, a

 

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maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dall'insediamento, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla ricezione dello statuto stesso.
      3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che provvedono alla sua adozione nel termine di due mesi dall'accettazione della nomina.

Art. 5.
(Organi).

      1. Sono organi della Fondazione:

          a) l'organo di indirizzo;

          b) l'organo di consulenza scientifica;

          c) il presidente;

          d) il consiglio di amministrazione;

          e) l'organo di controllo.

      2. L'organizzazione della Fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I componenti degli organi della Fondazione agiscono e operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. È vietata ogni forma di mandato imperativo.

Art. 6.
(Organo di indirizzo).

      1. L'organo con funzioni di indirizzo, la cui composizione è stabilita dallo statuto, determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della

 

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Fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
      2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e di revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
      3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:

          a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;

          b) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla Fondazione.

Art. 7.
(Organo di consulenza scientifica).

      1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della Fondazione e di promozione delle previste attività culturali.
      2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero per i beni e le attività culturali le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali eventualmente conferiti.
      3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
      4. Lo statuto determina la composizione del comitato scientifico:

          a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo

 

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della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

          b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

Art. 8.
(Presidente e vice presidente).

      1. Il presidente della Fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.
      2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e convoca e presiede il consiglio di amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione. Cessa dalla carica all'atto di cessazione dell'organo che lo ha eletto.
      3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.

Art. 9.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Lo statuto prevede che la Fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione.
      2. Il consiglio di amministrazione, da rinnovarsi entro i due anni successivi all'adozione dello statuto, è formato da sette membri così individuati:

          a) tre componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          b) un componente designato dalla regione Umbria;

 

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          c) un componente designato dal comune di Norcia;

          d) due componenti designati dall'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

      3. In aggiunta ai membri nominati con le modalità di cui al comma 2, ciascun fondatore ha la facoltà di designare un proprio membro, ovvero due, nel caso in cui il fondatore superi di almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo statuto.
      4. I membri designati dai fondatori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto deliberativo.
      5. Ciascun sostenitore privato della Fondazione può designare un proprio membro che partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
      6. Lo statuto prevede, per i membri del consiglio di amministrazione, l'obbligo del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riguardo ai settori di attività della Fondazione.

Art. 10.
(Patrimonio della Fondazione).

      1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

          a) dalle contribuzioni dei fondatori e dei sostenitori privati;

          b) da ogni bene patrimoniale che pervenga a titolo di donazione, eredità o legato;

          c) dai proventi e dagli introiti che in qualsiasi modo si ricavano dalle attività della Fondazione.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro annui.

 

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      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.